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Miniere e cave Impianti a fune Lavori


Legislazione mineraria nel 1881

La storia dell'estrazione mineraria nella valle Germanasca fatta di una moltitudine di aziende a volete piccolissime, altre volte di una certa importanza che hanno iniziato ad estrarre il talco in una varietà di siti. Solo dopo molti decenni di in intricato intreccio di cessioni ed acquisizioni si è arrivati alla situazione attuale che vede una singola azienda occuparsi del talco ed una del marmo.
Ovviamente sono molte le ragioni che hanno portato un cambiamento di così grandi proporzioni nelle strutture aziendali, ma una aspetto importante lo hanno giocato le leggi.
Ecco con quali leggi avevano a che fare i pionieri del talco e della grafite che lavoravano nella seconda metà dell'800.
Si tratta di un estratto da un manuale Hoepli in uso all'epoca nel settore minerario.

Legislazione mineraria nel 1881.
Tratta da: Manuale di arte mineraria; ing. Zoppetti; Hopeli; 1881; capitolo primo.

Manuale di arte mineraria; ing. Zoppetti; Hopeli; 1881

MINIERE E CAVE.
L'arte mineraria ha per oggetto la ricerca, coltivazione e preparazione delle sostanze minerali utili che esistono nella massa terrestre. Vien sovente denominata l'arte della coltivazione delle miniere, in senso più ristretto e volgare.
Si dà il nome di miniere ai giacimenti coltivabili di sostanze utili.
Ordinariamente però si sogliono considerare solo siccome miniere i giacimenti utilizzabili di minerali metallici, come, per es., di ferro, piombo, rame, mercurio, oro, ecc., e si riserva il nome di cava per indicare una coltivazione di minerali non metallici.
Nulla d'assoluto poi si può stabilire dal lato tecnico. D'ordinario è la legislazione mineraria che classifica le coltivazioni relativamente alla natura delle sostanze ed alla maggiore o minore importanza loro.

Così, ad es., la legge sulle miniere del 20 novembre 1859, vigente in Piemonte, Sardegna e Lombardia, determina all'articolo 13 le sostanze minerali che danno luogo a coltivazioni della classe prima, cioè miniere, e quelle della classe seconda, cioè cave.

LEGISLAZIONI MINERARIE.
Si hanno disposizioni legislative diverse per le due classi.
  • Nella prima classe si comprendono i minerali metallici più importanti, non abbondanti ovunque, e di cui interessa che si effettui l'utilizzazione. Per assicurare le coltivazioni di tale classe si creano vincoli speciali alla proprietà del suolo, i quali non possono essere giustificati che dall'interesse generale dell'utilizzazione di sostanze minerarie, che per la loro importanza sono a considerarsi di prima necessità e di grandissimo interesse nell'economia di una nazione.
  • La seconda classe invece, estendendosi a quelle sostanze più comuni, più diffuse e relativamente di minore importanza, è retta da disposizioni di legge che non arrecano incagli alla proprietà e lasciano assolutamente libero l'esercizio di essa.
La proprietà mineraria suole essere retta secondo tre principii fondamentali.
  • Il primo è quello della demanialità, per cui ogni miniera scoperta o scopribile è considerata di proprietà assoluta dello Stato. Le legislazioni basate su tale principio tendono oggidì a scomparire, perché, fondate su antichi ordinamenti medioevali, non sono più in armonia coi dettami del diritto odierno.
  • Il secondo non fa distinzione fra sottosuolo e suolo e considera il proprietario di questo siccome anche proprietario della miniera che trovasi sotto. Tale principio vige, per es., in Toscana, in Sicilia, ed in buona parte dell'Inghilterra, ove la proprietà non è molto suddivisa.
  • Il terzo ammette invece la separazione della proprietà del soprasuolo da quella del sottosuolo, ma considera la miniera come res nullius, e che quindi può appartenere al primo occupante, cioè allo scopritore.
Le moderne legislazioni delle nazioni europee più industriali sono fondate sopra questo principio. Così la legge austriaca, la prussiana, la francese e quella italiana del 1859, vigente nella maggior parte dell'Italia settentrionale.
In Italia non fu ancora unificata la legislazione mineraria. Così nel Piemonte, Sardegna e Lombardia vige la detta legge del 20 novembre 1859, N. 3755. Nel Veneto vige ancora la legge generale austriaca del 23 maggio 1854 ; per Parma e Piacenza si applica la legge di Carlo III del 21 giugno 1852; per Modena e Reggio la legge del 9 agosto 1808 ; per la Toscana la legge del 1780, ecc.

A norma quindi della legge vigente nella regione ove trovasi la miniera devonsi fare le pratiche per procedere ai lavori minerarii. Ecco in breve la via a tenersi nei rapporti amministrativi secondo la legge del 1859, analoga poi in massima a quella relativa alla maggior parte delle altre leggi informate pure allo stesso principio.
Si distinguono due periodi amministrativi noi lavori per l'attivazione di una miniera. Il 1.° è quello della ricerca, il 2.° è quello della concessione.
Per essere ricercatori di miniera a termini di legge, e fruirne quindi i vantaggi, devonsi intraprendere le ricerche colla permissione del Governo. Per ottenere questa permissione devesi presentare istanza all'autorità amministrativa del Circondario in cui trovasi il terreno che vuolsi esplorare, corredandola di quanto è indicato all'art. 21 della legge, ed unendovi il piano del terreno ad una scala non minore di 1/8000 coi limiti ben indicati, coi certificati catastali, od una attestazione giurata equivalente, e cogli atti d'assenso o di richiesta d'assenso del proprietario del terreno in cui le ricerche devonsi fare. Non è necessario che si ottenga l'assenso del proprietario; la permissione può aversi anche quando il proprietario nega l'assenso. La pratica così allestita passa alle pubblicazioni, dopo le quali, risolte le eventuali opposizioni, si fa luogo al decreto prefettizio di permissione di ricerca. La permissione di ricerca non può estendersi a più di due anni; occorrendo, può ancora farsi luogo ad un decreto di proroga per un solo anno.
Intanto i lavori fatti nel campo potranno permettere di giudicare se esiste realmente la miniera, e se è possibile la sua economica coltivazione. Quando ciò si ritiene provato dal ricercatore, egli presenta istanza perché la sua miniera sia dichiarata scoperta. Ha luogo allora una ispezione dell'ingegnere governativo delle miniere in contraddittorio del ricercatore. Si redige verbale, e sulla relazione dell'ingegnere e dopo sentito il Consiglio delle miniere si procedo alla dichiarazione di scoperta e concessibilità della miniera con decreto ministeriale a favore del ricercatore. Dovendosi poi far luogo alla deroga dal diritto comune pei terreni in cui trovasi la miniera, è naturale che l'amministrazione, in ossequio al diritto di proprietà, non addivenga ad una dichiarazione di scoperta, se non colle volute guarentigie, e sempre quando risulti dell'importanza del giacimento e dell'interesse generale della sua coltivazione.
Allora ha principio il secondo periodo di pratiche amministrative, quello cioè per ottenere la concessione della miniera.
Lo scopritore è preferito agli altri concorrenti se presenta le condizioni necessarie per intraprendere e ben condurre i lavori, e prova di possedere i mezzi per soddisfare agli oneri che gli si impongono coll'atto di concessione. Quando ciò non sia, la concessione può darsi ad altri, salvo un premio allo scopritore. Lo scopritore deve, nel termine di 6 mesi dalla data della dichiarazione di scoperta, presentare la sua domanda di concessione corredata come è prescritto dall'art. 42.
Verificati i piani, eseguitesi le pubblicazioni, risolte le opposizioni, si statuisce definitivamente sulla domanda di concessione per mezzo di decreto reale, previo il parere del Consiglio delle miniere, e sentito il Consiglio di Stato. Una concessione non può estendersi ad una superficie di più che 400 ettari.
Dal giorno della concessione la proprietà della miniera diventa distinta da quella della superficie, ed è considerata quale nuova proprietà.
Nell'area della concessione il coltivatore può fare qualsiasi lavoro, anche nei fondi altrui, col-l'obbligo però di risarcire i danni arrecati ai proprietarii.
I lavori nelle miniere devono sempre continuarsi sotto pena di revoca del decreto, in conformità degli art. 111 e seguenti.
La legge mineraria suddetta determina poi i diritti ed obblighi risultanti dalla concessione, le norme di polizia delle miniere pei casi di pericolo ed abbandono e le disposizioni transitorie.
Si fissano inoltre dall'art. 130 al 146 le disposizioni relative alle coltivazioni della seconda classe, cioè alle torbiere e cave, e dall'art. 147 al 161 si regola l'esercizio degli opifizii ed usine destinate all'elaborazione delle sostanze minerali, come forni, apparecchi di lavatura dei minerali, ecc. e finalmente si determina la giurisdizione nei casi di conflitto ed il procedimento penale.
La legge del 1859 è fra lo più liberali, e s'informa a principii razionali ed al ben inteso concetto d'equità. Sotto il suo impero si ebbero, specialmente in Sardegna, i più benefici frutti.


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