La
storia dell'estrazione mineraria nella valle Germanasca fatta di una
moltitudine di aziende a volete piccolissime, altre volte di una certa
importanza che hanno iniziato ad estrarre il talco in una varietà di
siti. Solo dopo molti decenni di in intricato intreccio di cessioni ed
acquisizioni si è arrivati alla situazione attuale che vede una singola
azienda occuparsi del talco ed una del marmo.
Ovviamente sono molte
le ragioni che hanno portato un cambiamento di così grandi proporzioni
nelle strutture aziendali, ma una aspetto importante lo hanno giocato
le leggi.
Ecco con quali leggi avevano a che fare i pionieri del talco e della
grafite che lavoravano nella seconda metà dell'800.
Si tratta di un estratto da un manuale Hoepli in uso all'epoca nel
settore minerario.
Legislazione mineraria nel 1881.
Tratta da: Manuale di arte mineraria; ing. Zoppetti; Hopeli; 1881;
capitolo primo.
MINIERE E CAVE.
L'arte
mineraria ha per oggetto la ricerca, coltivazione e preparazione delle
sostanze minerali utili che esistono nella massa terrestre. Vien
sovente denominata
l'arte
della coltivazione delle miniere, in senso più ristretto e
volgare.
Si dà il nome di miniere ai giacimenti coltivabili di sostanze utili.
Ordinariamente
però si sogliono considerare solo siccome miniere i giacimenti
utilizzabili di minerali metallici, come, per es., di ferro, piombo,
rame, mercurio, oro, ecc., e si riserva il nome di cava per indicare
una coltivazione di minerali non metallici.
Nulla d'assoluto poi si
può stabilire dal lato tecnico. D'ordinario è la legislazione mineraria
che classifica le coltivazioni relativamente alla natura delle sostanze
ed alla maggiore o minore importanza loro.
Così, ad es., la
legge sulle miniere del 20 novembre 1859, vigente in Piemonte, Sardegna
e Lombardia, determina all'articolo 13 le sostanze minerali che danno
luogo a coltivazioni della classe prima, cioè
miniere, e quelle
della classe seconda, cioè
cave.
LEGISLAZIONI MINERARIE.
Si hanno disposizioni legislative diverse per le due classi.
- Nella
prima classe si comprendono i minerali metallici più importanti, non
abbondanti ovunque, e di cui interessa che si effettui l'utilizzazione.
Per assicurare le coltivazioni di tale classe si creano vincoli
speciali alla proprietà del suolo, i quali non possono essere
giustificati che dall'interesse generale dell'utilizzazione di sostanze
minerarie, che per la loro importanza sono a considerarsi di prima
necessità e di grandissimo interesse nell'economia di una nazione.
- La
seconda classe invece, estendendosi a quelle sostanze più comuni, più
diffuse e relativamente di minore importanza, è retta da disposizioni
di legge che non arrecano incagli alla proprietà e lasciano
assolutamente libero l'esercizio di essa.
La proprietà mineraria suole essere retta secondo tre principii
fondamentali.
- Il primo è quello della demanialità,
per cui ogni miniera scoperta o scopribile è considerata di proprietà
assoluta dello Stato. Le legislazioni basate su tale principio tendono
oggidì a scomparire, perché, fondate su antichi ordinamenti medioevali,
non sono più in armonia coi dettami del diritto odierno.
- Il
secondo non fa distinzione fra sottosuolo e suolo e considera il
proprietario di questo siccome anche proprietario della miniera che
trovasi sotto. Tale principio vige, per es., in Toscana, in Sicilia, ed
in buona parte dell'Inghilterra, ove la proprietà non è molto suddivisa.
- Il terzo
ammette invece la separazione della proprietà del soprasuolo da quella
del sottosuolo, ma considera la miniera come res nullius, e che
quindi può appartenere al primo occupante, cioè allo scopritore.
Le
moderne legislazioni delle nazioni europee più industriali sono fondate
sopra questo principio. Così la legge austriaca, la prussiana, la
francese e quella italiana del 1859, vigente nella maggior parte
dell'Italia settentrionale.
In Italia non fu ancora unificata la
legislazione mineraria. Così nel Piemonte, Sardegna e Lombardia vige la
detta legge del 20 novembre 1859, N. 3755. Nel Veneto vige ancora la
legge generale austriaca del 23 maggio 1854 ; per Parma e Piacenza si
applica la legge di Carlo III del 21 giugno 1852; per Modena e Reggio
la legge del 9 agosto 1808 ; per la Toscana la legge del 1780, ecc.
A
norma quindi della legge vigente nella regione ove trovasi la miniera
devonsi fare le pratiche per procedere ai lavori minerarii. Ecco in
breve la via a tenersi nei rapporti amministrativi secondo la legge del
1859, analoga poi in massima a quella relativa alla maggior parte delle
altre leggi informate pure allo stesso principio.
Si distinguono due periodi amministrativi noi lavori per l'attivazione
di una miniera. Il 1.° è quello della
ricerca,
il 2.° è
quello della
concessione.
Per
essere ricercatori di miniera a termini di legge, e fruirne quindi i
vantaggi, devonsi intraprendere le ricerche colla permissione del
Governo. Per ottenere questa permissione devesi presentare istanza
all'autorità amministrativa del Circondario in cui trovasi il terreno
che vuolsi esplorare, corredandola di quanto è indicato all'art. 21
della legge, ed unendovi il piano del terreno ad una scala non minore
di 1/8000 coi limiti ben indicati, coi certificati catastali, od una
attestazione giurata equivalente, e cogli atti d'assenso o di richiesta
d'assenso del proprietario del terreno in cui le ricerche devonsi fare.
Non è necessario che si ottenga l'assenso del proprietario; la
permissione può aversi anche quando il proprietario nega l'assenso. La
pratica così allestita passa alle pubblicazioni, dopo le quali, risolte
le eventuali opposizioni, si fa luogo al decreto prefettizio di
permissione di ricerca. La permissione di ricerca non può estendersi a
più di due anni; occorrendo, può ancora farsi luogo ad un decreto di
proroga per un solo anno.
Intanto i lavori fatti nel campo potranno
permettere di giudicare se esiste realmente la miniera, e se è
possibile la sua economica coltivazione. Quando ciò si ritiene provato
dal ricercatore, egli presenta istanza perché la sua miniera sia
dichiarata scoperta. Ha luogo allora una ispezione dell'ingegnere
governativo delle miniere in contraddittorio del ricercatore. Si redige
verbale, e sulla relazione dell'ingegnere e dopo sentito il Consiglio
delle miniere si procedo alla dichiarazione di scoperta e
concessibilità della miniera con decreto ministeriale a favore del
ricercatore. Dovendosi poi far luogo alla deroga dal diritto comune pei
terreni in cui trovasi la miniera, è naturale che l'amministrazione, in
ossequio al diritto di proprietà, non addivenga ad una dichiarazione di
scoperta, se non colle volute guarentigie, e sempre quando risulti
dell'importanza del giacimento e dell'interesse generale della sua
coltivazione.
Allora ha principio il secondo periodo di pratiche amministrative,
quello cioè per ottenere la
concessione
della miniera.
Lo
scopritore è preferito agli altri concorrenti se presenta le condizioni
necessarie per intraprendere e ben condurre i lavori, e prova di
possedere i mezzi per soddisfare agli oneri che gli si impongono
coll'atto di concessione. Quando ciò non sia, la concessione può darsi
ad altri, salvo un premio allo scopritore. Lo scopritore deve, nel
termine di 6 mesi dalla data della dichiarazione di scoperta,
presentare la sua domanda di concessione corredata come è prescritto
dall'art. 42.
Verificati i piani, eseguitesi le pubblicazioni,
risolte le opposizioni, si statuisce definitivamente sulla domanda di
concessione per mezzo di decreto reale, previo il parere del Consiglio
delle miniere, e sentito il Consiglio di Stato. Una concessione non può
estendersi ad una superficie di più che 400 ettari.
Dal giorno della
concessione la proprietà della miniera diventa distinta da quella della
superficie, ed è considerata quale nuova proprietà.
Nell'area della
concessione il coltivatore può fare qualsiasi lavoro, anche nei fondi
altrui, col-l'obbligo però di risarcire i danni arrecati ai
proprietarii.
I lavori nelle miniere devono sempre continuarsi sotto pena di revoca
del decreto, in conformità degli art. 111 e seguenti.
La
legge mineraria suddetta determina poi i diritti ed obblighi risultanti
dalla concessione, le norme di polizia delle miniere pei casi di
pericolo ed abbandono e le disposizioni transitorie.
Si fissano
inoltre dall'art. 130 al 146 le disposizioni relative alle coltivazioni
della seconda classe, cioè alle torbiere e cave, e dall'art. 147 al 161
si regola l'esercizio degli opifizii ed usine destinate
all'elaborazione delle sostanze minerali, come forni, apparecchi di
lavatura dei minerali, ecc. e finalmente si determina la giurisdizione
nei casi di conflitto ed il procedimento penale.
La legge del 1859 è
fra lo più liberali, e s'informa a principii razionali ed al ben inteso
concetto d'equità. Sotto il suo impero si ebbero, specialmente in
Sardegna, i più benefici frutti.